Regolamento di iscrizione

Regolamento generale di iscrizione


Art.1 -  Contribuzioni e prestazioni

Le contribuzioni dovute alla Cassa Edile della Provincia di Ancona e le prestazioni erogate dalla medesima sono regolate dal CCNL, stipulato tra ANCE e le Organizzazioni dei lavoratori FENEAL/UIL , FILCA/CISL , FILLEA/CGIL, dal contratto integrativo e dagli accordi intervenuti tra ANCE e Federazioni provinciali dei lavoratori  suddette della Provincia di Ancona

 

Art. 2  -   Iscrizione della  ditta

Ai fini dell’iscrizione alla Cassa Edile , l’Impresa è tenuta a sottoscrivere l’apposito modello di adesione alla Cassa corredata dell’accettazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e deliberative.

 

Art. 3  -   Denuncia mensile dei lavoratori occupati

L’Impresa iscritta ha l’obbligo di denunciare , ogni mese alla Cassa Edile , attraverso i modelli predisposti da quest’ultima ,per ogni operaio occupato tutti i data richiesti.
Tale denuncia deve pervenire alla Cassa Edile entro l’ultimo giorno  del mese successivo al periodo di paga cui la denuncia stessa si riferisce.
La mancata presentazione della denuncia mensile costituisce inadempimento e pertanto l’impresa si considera non in regola.

Art. 4  -   Versamenti

Le percentuali complessive  dei contributi previsti  devono essere versati alla Cassa Edile, a cura del datore di lavoro, entro l’ultimo giorno  del mese successivo al periodo di paga relativo.
A carico di chi adempia oltre il limite stabilito  ai versamenti di cui sopra , la Cassa edile applicherà a titolo di risarcimento  gli interessi di mora stabiliti  dalla delibera del Comitato della bilateralità .
Coloro che effettuano i versamenti di cui sopra sono responsabili dell’esattezza dei versamenti  stessi sia per la quota a loro  carico che  per quelle trattenute ai lavoratori stessi.

 

Art. 5  -   Comunicazioni

L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto alla Cassa Edile:

a)      la variazione di ragione sociale

b)      la variazione della sede

c)      la sospensione dell’attività

d)      la cessazione di attività

e)      le variazioni di residenza e qualifica degli operai dipendenti

f)        ogni variazione inerente i dati oggetto del rapporto Impresa-operaio-Cassa Edile.

La Cassa Edile si intende sollevata da ogni responsabilità dovesse derivarle a causa della mancata ovvero inesatta comunicazione dei predetti dati.

 

 

Art. 6  -   Erogazione degli accantonamenti

Gli  accantonamenti sono erogati dalla Cassa Edile al lavoratore iscritto due volte l’anno nel corso del mese di luglio e di dicembre .
Nel corso del mese di luglio gli accantonamenti relativi al semestre  ottobre – marzo e nel mese di dicembre gli accantonamenti relativi ai mesi di aprile –settembre
E’ esclusa l’erogazione in date diverse da quelle di cui ai commi precedenti se non per :

a)      passaggio ad altro settore produttivo ;

b)      emigrazione o ritorno in patria,

c)      collocamento in pensione;

d)      decesso dell’iscritto

e)      gravi motivi familiari.

 

Gli importi erogati che per qualsiasi ragione non vengono riscossi   rimangono a disposizioni degli interessati per la durata di cinque anni dalla data di emissione degli stessi . trascorso tale termine gli importi si intendono prescritti e trasferiti  su un apposito conto della gestione Cass